Premessa
Diritto fondamentale dei Tesserati è quello di essere trattati con rispetto e dignità, nonché di essere tutelati da ogni forma di abuso, molestia, violenza di genere e ogni altra condizione di discriminazione, prevista dal D.lgs. n. 198/2006, indipendentemente dalla propria etnia, dalle proprie convinzioni personali, disabilità, età, identità di genere, orientamento sessuale, lingua, opinione politica, religione, condizione patrimoniale, di nascita, fisica, intellettiva, relazionale o sportiva. Il diritto alla salute e al benessere psico-fisico dei Tesserati costituisce un valore assolutamente prevalente anche rispetto al risultato sportivo. Il presente documento, intende dare attuazione ai principi innanzi indicati al fine di dare effettività alle esigenze di tutela ivi sancite
Art. 1 – Finalità
Il presente documento regolamenta e disciplina gli strumenti per la prevenzione e il contrasto di ogni forma di abuso, molestia, violenza di genere o discriminazione per ragioni di etnia, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale ovvero per le ragioni di cui al D.lgs. n. 198/2006 attuati in danno dei Tesserati, specie se minori d’età, nell’ambito dell’“Associazione Sportiva Dilettantistica Pallavolo US ACLI CINISELLO” (di seguito denominata Società o ASD US ACLI CINISELLO).
Le norme e le previsioni contenute nel presente regolamento richiamano e integrano le Linee Guida adottate dalla FIPAV attualmente in vigore e costituiscono l’insieme delle regole di condotta a cui tutti gli appartenenti della società e le persone a vario titolo coinvolte, sono tenuti ad uniformarsi al fine di:
- promuovere il diritto di tutti i tesserati ad essere tutelati da ogni forma di abuso, violenza o discriminazione;
- promuovere una cultura e un ambiente inclusivi che assicurino la dignità e il rispetto dei diritti di tutti i Tesserati, specie se minori, e garantiscano l’uguaglianza e l’equità, nonché valorizzino le diversità;
- rendere consapevoli i Tesserati in ordine ai propri diritti, doveri, obblighi e responsabilità;
- individuare e attuare adeguate misure, procedure e politiche di safeguarding, anche in conformità alle raccomandazioni del Safeguarding Office istituito dalla FIPAV volte a ridurre i rischi di condotte lesive, discriminatorie e offensive, in particolare nei confronti di Tesserati minori;
- provvedere alla gestione tempestiva, efficace e riservata delle segnalazioni di fenomeni di abuso, violenza e discriminazione e tutela dei segnalanti;
- informare i Tesserati, anche minori, sulle misure e procedure di prevenzione e contrasto ai fenomeni di abuso, violenza e discriminazione e, in particolar modo, sulle procedure per la segnalazione degli
- stessi;
- incentivare la partecipazione dei componenti del sodalizio alle iniziative organizzate dalla FIPAV nell’ambito delle politiche di safeguarding;
- garantire il coinvolgimento di tutti coloro che partecipano con qualsiasi funzione o titolo all’attività sportiva nell’attuazione delle misure, procedure e politiche di safeguarding della Società.
Art. 2 – Ambito di applicazione
I soggetti tenuti al rispetto del presente documento sono:
- tutti i tesserati della Società “ASD US ACLI CINISELLO”;
- tutti coloro che intrattengono rapporti di lavoro o volontariato con la Società;
- tutti coloro che, a qualsiasi titolo, intrattengono rapporti con la Società.
Art. 3 – Norme di condotta
E’ onere della società strutturarsi in modo tale da dare attuazione alle finalità indicate all’art. 1, uniformando i propri comportamenti alle norme di condotta di seguito indicate:
- assicurare un ambiente ispirato a principi di uguaglianza e di tutela della libertà, della dignità e dell’inviolabilità della persona anche attraverso:
- la predisposizione di turni di allenamento e di partecipazione alle gare, fondata sul garantire la
- partecipazione al gruppo squadra di riferimento tenendo conto dei regolamenti FIPAV ed evitando qualunque tipo di discriminazione tra gli atleti in base al sesso, all’etnia, alla loro appartenenza
- culturale;
- l’impegno dell’Associazione a garantire il diritto allo sport anche agli atleti svantaggiati dal punto di vista economico o familiare, favorendo la partecipazione di suddetti atleti alle attività dell’associazione anche mediante riduzioni delle quote di tesseramento e/o mediante accordi, convenzioni o
- comunicazione di agevolazioni comunali, provinciali o
- l’impegno a favorire l’inserimento e l’integrazione di nuovi atleti all’interno dei gruppi squadra, organizzando momenti di incontro ludico-sportivi-formativi prevalentemente ad inizio stagione
- riservare ad ogni Tesserato attenzione, impegno e rispetto, senza distinzioni di età, etnia, condizione sociale, opinione politica, convinzione religiosa, genere, orientamento sessuale, disabilità e A tale scopo:
- i tecnici, le Atlete e i dirigenti dovranno relazionarsi con cortesia, gentilezza e rispetto, evitando un linguaggio offensivo e comportamenti intimidatori, allusivi o abusivi;
- gli allenamenti si svolgeranno in un numero che consenta ad ogni atleta di poter essere adeguatamente seguito nello svolgimento dell’attività sportiva, normalmente non più di 15 atleti in contemporanea;
- ASD Pallavolo ASD US ACLI CINISELLO si impegna a prevedere la presenza di un numero adeguato di allenatori/personale di supporto, relativamente alla composizione e al livello tecnico di ciascun gruppo di atleti
- far svolgere l’attività sportiva nel rispetto dello sviluppo fisico, sportivo ed emotivo dell’allievo, tenendo in considerazione anche interessi e bisogni dello stesso. A tal fine
- ai tecnici viene richiesto di ascoltare i minori, al fine di comprendere quali siano le loro ambizioni, i loro obiettivi e i loro desideri in ambito sportivo
- l’attività sportiva verrà programmata, coerentemente con i regolamente di FIPAV, proponendo la partecipazione a diversi campionati in modo da tenere conto delle capacità individuali e delle aspirazioni di ognuno
- ai tecnici e ai dirigenti viene richiesto di evitare comportamenti tali da non indurre un tesserato a svolgere (al fine di una migliore performance sportiva) un’attività fisica inappropriata oppure forzare ad allenarsi atleti ammalati, infortunati o comunque doloranti. In quest’ambito rientrano anche quei comportamenti che favoriscono il consumo di alcool, di sostanze comunque vietate da norme vigenti o
- le pratiche di doping
- ai tecnici e ai dirigenti viene richiesto di segnalare eventuali comportamenti alimentari inappropiati o comportamenti contrari alla salute
- a tutti viene richiesto di rispettare i diritti e le opinioni degli altri, fornendo un ambiente in cui ci si senta liberi di esprimere preoccupazioni o segnalare comportamenti inadatti.
- prestare la dovuta attenzione ad eventuali situazioni di disagio anche derivante da disturbi
- dell’alimentazione, percepiti o conosciuti anche indirettamente, con particolare attenzione a circostanze che riguardino i L’Associazione si impegna a definire percorsi volti a favorire l’educazione alimentare attraverso incontri formativi da tenere annualmente ai diversi gruppi squadra
- segnalare, senza indugio, ogni circostanza di interesse agli esercenti la responsabilità genitoriale o tutoria ovvero ai soggetti preposti alla vigilanza. Allo scopo:
- i tecnici e/o i Dirigenti responsabili delle squadre terranno un calendario delle presenze agli allenamenti e alle gare e si faranno carico di segnalare eventuali assenze non preventivamente comunicate ai genitori/tutori
- i tecnici e/o i Dirigenti responsabili delle squadre segnaleranno ai genitori/tutori eventuali situazioni di interesse di natura sportiva o extra sportiva compiute dai minori
- confrontarsi con il Responsabile delle Politiche di Safeguarding nominato dalla società ove si abbia il sospetto circa il compimento di condotte rilevanti ai sensi del presente documento;
- attuare idonee iniziative volte al contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione adottando i seguenti comportamenti:
- evitare i contatti fisici tra atleti e tecnici o dirigenti;
- sollecitare atleti, tecnici e dirigenti all’uso di un linguaggio appropriato e comunque evitare l’uso di espressioni discriminatorie; sessiste, o di matrice razzista;
- evitare di intrattenersi in sedute di allenamento per singoli atleti e/o svolte in orari in cui gli
spazi utilizzati per l’attività sportiva non siano usualmente frequentati, facendo in modo che se ciò sia necessario, vi sia sempre la presenza, in aggiunta all’allenatore, di un dirigente;
- prevedere, in caso di sottoposizione dell’atleta a sedute mediche o fisioterapiche, che vi sia la presenza di un dirigente dello stesso sesso dell’atleta, ovvero di un genitore;
- richiedere ai tecnici e dirigenti di instaurare tra loro rapporti professionali evitando situazioni di imbarazzo;
- Durante le sessioni di allenamento o di prova è consentito l’accesso agli spogliatoi
esclusivamente agli atleti e alle atlete dell’Associazione. Gli allenatori dovranno utilizzare uno spogliatoio a loro dedicato e non potranno entrare negli spogliatoi in presenza degli atleti
- Durante le sessioni di allenamento o di prova non è consentito l’accesso agli spogliatoi a utenti esterni/genitori/accompagnatori, se non previa autorizzazione da parte di un tecnico o dirigente e, comunque, solo per eventuale assistenza a tesserati e tesserate sotto gli 8 anni di età o con disabilità intelletivo/relazionale.
- In caso di necessità, fermo restando la tempestiva richiesta di intervento al servizio di soccorso sanitario qualora necessario, l’accesso all’infermeria è consentito al medico sociale o, in caso di manifestazione sportiva, al medico di gara o, in loro assenza, a un tecnico formato sulle
procedure di primo soccorso esclusivamente per le procedure strettamente necessarie al primo soccorso nei confronti della persona offesa. La porta dovrà rimanere aperta e, se possibile, dovrà essere presente almeno un’altra persona (atleta, tecnico, dirigente, collaboratore, eccetera);
- In caso di trasferte che prevedano un pernottamento, agli atleti dovranno essere riservate camere, eventualmente in condivisione con atleti dello stesso genere, diverse da quelle in cui alloggeranno i tecnici, i dirigenti o altri accompagnatori, salvo nel caso di parentela stretta tra
l’atleta e l’accompagnatore. Durante le trasferte di qualsiasi tipo è dovere degli accompagnatori vigilare sugli atleti accompagnati, soprattutto se minorenni, mettendo in atto tutte le azioni
necessarie a garantire l’integrità fisica e morale degli stessi ed evitare qualsiasi comportamento rilevante ai fini del presente modello
- In caso di necessità di un Atleta minore di essere accompagnato o prelevato dalla propria residenza, è opportuno che sia garantita la presenza di un’altra persona (es
tecnico/dirigente/altro atleta o genitore) salvo vi sia il consenso dell’esercente la responsabilità genitoriale
- in presenza di atleti minori fuori sede a cui viene fornito l’alloggio, l’accesso allo stesso ai tecnici o dirigenti è limitata a finalità di controllo da effettuare, in ogni caso, alla presenza di almeno due persone di cui almeno una dello stesso sesso rispetto agli atleti presenti all’interno dell’appartamento;
- Regole di condotta degli atleti/tecnici/dirigenti per il contrasto ai fenomeni di bullismo o cyberbullismo:
- creare un clima favorevole all’assistenza e al sostegno reciproco anche attraverso incontri volti a sensibilizzare verso la conoscenza del Regolamento Atleti in vigore, della Carta Etica di ASD Pallavolo ASD US ACLI CINISELLO che si terranno annualmente preferibilmente ad inizio della stagione sportiva;
- impegno a segnalare eventuali comportamenti inopportuni ai Dirigenti Responsabili della Squadra, ai tecnici ovvero ai soggetti preposti alla vigilanza, nonché al Responsabile del Safeguarding della Società e/o il Safeguarding Officer della FIPAV;
- astenersi dal diffondere materiale fotografico e video di natura privata o intima ricevuto,
- segnalando comportamenti difformi a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o tutoria ovvero ai soggetti preposti alla vigilanza, nonché al Responsabile del Safeguarding e/o il Safeguarding Officer della FIPAV. Al fine di contrastare fenomeni di bullismo o cyberbullismo, ASD Pallavolo ASD US ACLI CINISELLOsi impegna ad esporre apposito regolamento per l’uso degli spogliatoi disponendo, tra l’altro che:
- è vietato l’uso di cellulari all’interno degli spogliatoi e nei locali di servizio degli impianti (infermeria, magazzini, bagni)
- è obbligatorio consegnare i cellulari all’inizio dell’allenamento e/o della gara al Dirigente di Squadra o ai Tecnici che li riconsegneranno ai propietari alla fine dell’allenamento.
- Negli spogliatoi è obbligatorio rispettare i beni personali altrui e in caso di mancanza di adeguati spazi rivolgersi al dirigente di squadra;
- è vietato bagnare e spostare borse e indumenti non di proprietà;
- prevenire, durante gli allenamenti e in gara, tutti i comportamenti e le condotte sopra descritti con azioni di sensibilizzazione e controllo quali:
- indizioni di riunioni, almeno una volta all’anno, ad inizio stagione, che coinvolgeranno gli Atleti, i
tecnici e i dirigenti che avranno come obiettivo la diffusione delle Politiche di Safeguarding dei minori e le azioni intraprese o che si intendono intraprendere alla luce delle criticità emerse nel corso della
stagione sportiva precedente
- indizione di riunioni dedicate sul tema del bullismo e cyberbullismo con l’ausilio di esperti
- creazione di link sul bullismo e cyber-bullismo sul sito per sensibilizzare sul tema le parti coinvolte
- spiegare in modo chiaro a coloro che assistono allo svolgimento di allenamenti, gare o manifestazioni sportive, di astenersi da apprezzamenti, commenti e valutazioni che non siano strettamente inerenti alla prestazione sportiva e comunque da commenti che possano risultare lesivi della dignità, del decoro e
della sensibilità della persona attraverso:
- indizioni di riunioni – almeno una volta all’anno, ad inizio stagione – che coinvolgono tutti gli atleti e i genitori dei minori, nel cui ambito illustrare le politiche di salvaguardia che si intendono adottare
- diffusione della Carta Etica integrata dal MOG e dal Codice di Condotta attraverso incontro dedicato volto a favorire un’adeguata educazione sportiva
- introduzione di un sistema sanzionatorio a carico di tutti coloro che durante le gare tengono un comportamento non adeguato
- esposizione nei siti di gara di un manifesto di regole di comportamento rivolte al pubblico
- favorire la rappresentanza paritaria di genere, nel rispetto della normativa applicabile;
- rendere consapevoli i tesserati in ordine ai propri diritti, doveri, obblighi e responsabilità adottando le Le seguenti misure:
- Affissione presso la sede dell’Affiliata del modello organizzativo e del codice di condotta
adottato e degli eventuali aggiornamenti, integrazioni o modifiche e/o pubblicazione dello stesso sulla homepage del sito della società;
- Affissione presso la sede della società e/o pubblicazione sulla homepage del sito della società del nominativo del Safeguarding nominato dal sodalizio con indicazione delle modalità di
contatto;
- Comunicazione, al momento del tesseramento, agli atleti o ai loro genitori, se minorenni, del modello organizzativo e codice di condotta adottato dalla società, nonché comunicazione del nominativo del Safeguarding nominato dalla società;
- Comunicazione ai tesserati e ai loro genitori, se minorenni, circa le procedure da seguire per la segnalazione di comportamenti lesivi al Safeguarding office nominato dalla FIPAV;
- Informazione ai tesserati e ai loro genitori, se minorenni, circa le misure adottate dalla società per la prevenzione e il contrasto a comportamenti lesivi e precisamente:
- Pubblicazione sul sito ufficiale di ASD US ACLI CINISELLO, nella home page del sito e nell’apposita sezione di Safeguarding, di un indirizzo mail e un FORM dedicato per eventuali segnalazioni al Safeguarding di ASD US ACLI CINISELLO
- Organizzazione, nel corso della stagione sportiva, di incontri e seminari con esperti del settore con cui discutere della tematica in tutto o in parte mettendo in luce aspetti
particolarmente sensibili dell’argomento (es.: abusi, molestie, corretta alimentazione, aspetti psicologici ecc.)
Art. 4 – Tutela dei minori – Obblighi
Tutti coloro che in ambito societario – a prescindere dalla forma del rapporto instaurato – svolgano
funzioni o ricoprano ruoli che comportano contatti diretti e regolari con minori devono fornire copia del certificato del casellario giudiziale ai sensi della normativa vigente.
Art. 5 – Responsabile delle politiche di salvaguardia nominato dalla società
- Allo scopo di prevenire e contrastare ogni tipo di abuso, violenza e discriminazione sui Tesserati
nonché per garantire la protezione dell’integrità fisica e morale degli sportivi, anche ai sensi dell’art. 33, comma 6, del D.lgs. n. 36/2021, la Società nomina un Responsabile contro abusi, violenze e
discriminazioni e lo comunica alla FIPAV all’atto di affiliazione.
- Il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni dovrà essere persona di di comprovata moralità e competenza ed in possesso dei seguenti ulteriori requisiti:
- conoscere le regole e l’organizzazione della
- non aver riportato condanne penali anche non passate in giudicato per i seguenti reati: art 600-bis (prostituzione minorile); 600-ter (pornografia minorile), 600-quater (detenzione o accesso a
materiale pornografico), 600- quater.1 (Pornografia virtuale), 600-quinquies (iniziative turistiche
volte allo sfruttamento della prostituzione minorile), 604-bis (propaganda e istigazione a delinquere per motivi discriminazione etnica e religiosa), 604-ter, (circostanze aggravanti) 609-bis (violenza sessuale) , 609-ter (circostanze aggravanti), 609-quater (atti sessuali con minorenne), 609-quinquies (corruzione di minorenne), 609-octies (violenza sessuale di gruppo), 609- undecies (adescamento di minorenni).
- non aver riportato nell’ultimo decennio, salva riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive
definitive complessivamente superiori ad un anno, da parte delle FSN, delle DSA, degli EPS e del CONI o di organismi sportivi internazionali riconosciuti;
- aver seguito i corsi di aggiornamento previsti dalla FIPAV, dal CONI o da altri organismi sportivi riconosciuti e/o essere in possesso dei titoli abilitativi eventualmente previsti dai regolamenti
federali.
- La nomina del Responsabile è adeguatamente resa pubblica mediante immediata affissione presso la sede e pubblicazione sulla rispettiva homepage del sito internet della società e inserita nel sistema
gestionale federale, secondo le procedure previste dalla regolamentazione federale.
- Il Responsabile rimane in carica 2 anni e può essere
- In caso di cessazione del ruolo di Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni, per dimissioni o per altro motivo, il sodalizio provvede entro 30 giorni alla nomina di un nuovo Responsabile inserendola nel sistema gestionale federale, secondo le procedure previste dalla regolamentazione federale.
- La nomina di Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni può essere revocata ancora prima della scadenza del termine per gravi irregolarità di gestione o di funzionamento, ovvero per il venir meno dei requisiti necessari alla sua nomina, con provvedimento motivato dell’organo preposto del Della revoca e delle motivazioni è data tempestiva notizia al Safeguarding Officer della FIPAV. Il sodalizio provvede alla sostituzione con le modalità di cui al precedente comma.
- Il Responsabile è tenuto a:
- promuovere la corretta applicazione del Regolamento per la prevenzione e il contrasto ad abusi,
violenze e discriminazioni sui Tesserati della FIPAV nell’ambito della società, nonché l’osservanza e l’aggiornamento dei Modelli organizzativi e di controllo dell’attività sportiva e dei Codici di
condotta adottati dagli stessi;
- adottare le opportune iniziative, anche con carattere d’urgenza, per prevenire e contrastare nell’ambito del proprio sodalizio ogni forma di abuso, violenza e discriminazione;
- segnalare al Safeguarding Office della FIPAV eventuali condotte rilevanti e fornire allo stesso ogni informazione o documentazione richiesta;
- rispettare gli obblighi di riservatezza imposti dai Regolamenti FIPAV;
- formulare all’organo preposto le proposte di aggiornamento dei Modelli organizzativi e di controllo dell’attività sportiva e dei Codici di condotta, tenendo conto delle caratteristiche del sodalizio;
- valutare annualmente l’adeguatezza dei modelli organizzativi e di controllo dell’attività sportiva e
dei codici di condotta nell’ambito del proprio sodalizio, eventualmente sviluppando e attuando sulla base di tale valutazione un piano d’azione al fine risolvere le criticità riscontrate;
- partecipare all’attività obbligatoria formativa organizzata dalla FIPAV, dal CONI o da altri Organismi Sportivi riconosciuti;
- dare grande impulso e centralità alla fase di sensibilizzazione delle politiche e argomentazioni qui analizzate, sottolineando le notevoli potenzialità di tale strumento di sorveglianza integrato e reso disponibile dalla società ma anche i relativi rischi se adottato in modo non corretto e pertinente.
Art. 6 – Dovere di segnalazione
- Chiunque venga a conoscenza di comportamenti rilevanti come individuati dal Regolamento e dalle
linee guida predisposte dalla FIPAV e nel presente documento integralmente richiamate, è tenuto a darne immediata comunicazione al Safeguarding Office della FIPAV, anche per il tramite del Safeguarding Officer nominato dalla Società.
- Chiunque sospetta comportamenti rilevanti ai sensi del presente Regolamento può confrontarsi con il Responsabile delle politiche di salvaguardia nominato dalla società o direttamente con il Safeguarding Office della FIPAV.
Art. 7 – Diffusione ed attuazione
- La Società, anche avvalendosi del supporto del Responsabile delle politiche di Safeguarding, si
impegna alla pubblicazione e alla capillare diffusione del presente documento e del Codice di condotta a tutela dei minori per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione tra i propri Tesserati e i propri volontari che, a qualsiasi titolo e ruolo, siano coinvolti
nell’attività sportiva, alla messa a disposizione di ogni possibile strumento che ne favorisca la piena applicazione, allo svolgimento di verifiche in ordine ad ogni notizia di violazione delle norme nonché alla condivisione di materiale informativo finalizzato alla sensibilizzazione su e alla prevenzione dei disturbi alimentari negli sportivi.
- Il presente documento è pubblicato sul sito internet del sodalizio, se nella sua disponibilità, e/o affisso presso la sede dello stesso ed è portato a conoscenza di tutti i collaboratori, qualunque sia il motivo della collaborazione, al momento in cui si instaura il rapporto con la Società.
Art. 8 – Sanzioni
- Pur restando impregiudicata l’applicazione delle sanzioni previste dai Regolamenti FIPAV, a carico di tutti coloro che sono assoggettati, ai sensi delle previsioni di cui all’art. 2, tra le categorie tenute
all’osservanza delle disposizioni contenute nel presente documento e che pongano in essere
comportamenti contrari a quanto ivi indicato, possono essere irrogate sanzioni da modulare in base alla gravità del comportamento tenuto.
A titolo esemplificativo e non esaustivo, i comportamenti sanzionabili possono essere ricondotti a:
- mancata attuazione colposa delle misure indicate nel Modello e della documentazione che ne costituisce parte integrante (es. Codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione);
- violazione dolosa delle misure indicate nel presente modello e della documentazione che ne costituisce parte integrante (es. Codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della
violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione), tale da compromettere il rapporto di fiducia tra l’autore e l’Associazione in quanto preordinata in modo univoco a commettere un reato;
- effettuazione con dolo o colpa grave di segnalazioni che si rivelano infondate;
- violazione degli obblighi di informazione nei confronti dell’Associazione;
- violazione delle disposizioni concernenti le attività di informazione, formazione e diffusione nei confronti dei destinatari del presente modello;
- atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;
- mancata applicazione del presente sistema
Le sanzioni comminabili sono diversificate in ragione della natura del rapporto giuridico intercorrente tra l’autore della violazione e l’Associazione, nonché del rilievo e gravità della violazione commessa e del ruolo e responsabilità dell’autore. Le sanzioni comminabili sono diversificate tenuto conto del grado di imprudenza, imperizia, negligenza, colpa o dell’intenzionalità del comportamento relativo
all’azione/omissione, tenuto altresì conto dell’eventuale recidiva, nonché dell’attività lavorativa svolta dall’interessato e della relativa posizione funzionale, gravità del pericolo creato, entità del danno
eventualmente creato, presenza di circostanze aggravanti o attenuanti, eventuale condivisione di responsabilità con altri soggetti che abbiano concorso nel determinare l’infrazione, unitamente a tutte le altre particolari circostanze che possono aver caratterizzato il fatto.
Il presente sistema sanzionatorio deve essere portato a conoscenza di tutti i Destinatari del Modello attraverso i mezzi ritenuti più idonei dall’Associazione.
Sanzioni nei confronti dei collaboratori retribuiti
I comportamenti tenuti dai collaboratori retribuiti in violazione delle disposizioni del presente modello, inclusa la violazione degli obblighi di informazione nei confronti dell’Associazione, e della
documentazione che ne costituisce parte integrante (es. Codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione) sono definiti illeciti disciplinari.
Nei confronti dei collaboratori retribuiti, possono essere comminate le seguenti sanzioni, che devono essere commisurate alla natura e gravità della violazione commessa:
- richiamo verbale per mancanze lievi;
- multa in misura non eccedente il 30% del compenso;
- sospensione dalla retribuzione e dal servizio per un massimo di giorni 15;
- risoluzione del contratto e, in caso di collaboratore socio dell’Associazione, radiazione dello stesso.
Ai fini del precedente punto:
- incorre nel provvedimento disciplinare del richiamo verbale per le mancanze lievi il collaboratore che violi, per mera negligenza, le procedure aziendali, le prescrizioni del Codice di condotta a tutela dei
minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione o adotti, nello svolgimento di attività sensibili, un comportamento non conforme alle prescrizioni contenute nel presente modello, qualora la violazione abbia o non abbia rilevanza esterna;
- incorre nel provvedimento disciplinare della multa non eccedente non eccedente il 30% del compenso il collaboratore che risulti recidivo, durante la stessa stagione sportiva, nella commissione di infrazioni
per le quali è applicabile il richiamo verbale e/o, per il livello di responsabilità gerarchico o tecnico, o in presenza di circostanze aggravanti, leda l’efficacia del presente modello con comportamenti quali: l’inosservanza dell’obbligo di informativa al Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni; l’effettuazione, con colpa grave, di false o infondate segnalazioni inerenti alle violazioni del Modello o del Codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione; la violazione delle misure adottate dall’Associazione volte a garantire la tutela dell’identità del segnalante; la reiterata inosservanza degli adempimenti previsti dalle prescrizioni indicate nel presente modello, nell’ipotesi in cui riguardino un procedimento o rapporto in cui è parte la Pubblica Amministrazione (ivi comprese le Autorità Sportive);
- incorre nel provvedimento disciplinare della sospensione dalla retribuzione e dal servizio per un massimo di 15 giorni il collaboratore che risulti recidivo, durante la Stagione Sportiva, nella
commissione di infrazioni per le quali è applicabile la multa non eccedente il 30% del compenso e/o effettui, con dolo, false o infondate segnalazioni inerenti alle violazioni del Modello e del Codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione e/o violi le misure adottate dalla Società volte a garantire la tutela
dell’identità del segnalante così da generare atteggiamenti ritorsivi o qualsiasi altra forma di discriminazione o penalizzazione nei confronti del segnalante;
- incorre nel provvedimento disciplinare della risoluzione del contratto senza preavviso il collaboratore che eluda fraudolentemente le prescrizioni del presente modello attraverso un comportamento
inequivocabilmente diretto alla commissione di uno dei reati ricompreso fra quelli previsti e/o violi il sistema di controllo interno attraverso la sottrazione, la distruzione o l’alterazione di documentazione ovvero impedendo il controllo o l’accesso alla documentazione agli organi preposti, incluso il
Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni in modo da impedire la trasparenza e verificabilità delle stesse.
Sanzioni nei confronti dei volontari
Nei confronti dei volontari dell’Associazione, possono essere comminate le seguenti sanzioni, che devono essere commisurate alla natura e gravità della violazione commessa:
- richiamo verbale per mancanze lievi;
- allontanamento dalle strutture di allenamento e gara per un periodo non superiore a 3 mesi;
- rescissione del rapporto di volontariato e, in caso di volontario socio dell’Associazione, radiazione dello stesso.
Ai fini del precedente punto si rimanda al punto b) della sezione “Sanzioni nei confronti dei collaboratori retribuiti”.
Sanzioni per comportamento inadeguato tenuto durante le gare o le manifestazioni da parte de genitori di minori che assistono come pubblico
A carico di tutti coloro che partecipano a qualunque titolo o assistano a gare o manifestazione e che pongano in essere comportamenti contrari a quanto indicato all’art. 3 punto i), possono essere
comminate le seguenti sanzioni, che devono essere commisurate alla natura e gravità della violazione commessa:
- richiamo verbale per mancanze lievi;
- allontanamento dalle gare o dalle manifestazioni per un periodo non superiore a 3 mesi Ai fini del precedente punto si rimanda al punto b) della sezione “Sanzioni nei confronti dei
collaboratori retribuiti”.
Art. 9 – Norme finali
- Il presente documento è aggiornato dall’organo direttivo della Società con cadenza almeno
quadriennale e ogni qual volta necessario al fine di recepire le eventuali ulteriori disposizioni emanate dalla Giunta Nazionale del CONI, eventuali modifiche e integrazioni dei Principi Fondamentali approvati dall’Osservatorio Permanente del CONI per le politiche di safeguarding ovvero le sue
raccomandazioni nonché eventuali modifiche e integrazioni delle disposizioni della FIPAV.
- Eventuali proposte di modifiche al presente documento dovranno essere sottoposte ed approvate dall’organo preposto della Società.
- Per quanto non esplicitamente previsto si rimanda a quanto prescritto dallo Statuto della FIPAV, nonché nel Regolamento per la prevenzione e il contrasto ad abusi, violenze e discriminazioni sui Tesserati e nel Codice di Condotta.
- Il presente Regolamento, approvato dall’organo direttivo, entra in vigore il giorno successivo alla sua