Certificato medico sportivo: il quadro normativo attuale
Negli ultimi anni, la certificazione medica per l’ambito sportivo ha subito significative modifiche a seguito dell’emissione del Decreto Legge n. 158 del 13 settembre 2012, noto come Decreto Balduzzi, convertito con modifiche dalla Legge 8 novembre 2012 n. 189, e del successivo Decreto Ministeriale del 24 aprile 2013.
Attualmente, i certificati medici sportivi possono essere classificati come segue:
1) CERTIFICATO AGONISTICO
La disciplina per la certificazione medica nell’esercizio di attività sportiva agonistica è contenuta nel Decreto Ministeriale del 18 febbraio 1982. Questo decreto affida alle federazioni sportive nazionali, nonché agli enti sportivi riconosciuti dal CONI (discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva), il compito di qualificare come agonistiche le singole attività sportive specifiche. Pertanto, è obbligatorio richiedere il certificato medico agonistico per coloro che praticano un’attività sportiva qualificata come agonistica da tali enti, essendo tesserati presso le federazioni sportive nazionali, le discipline associate o gli enti di promozione sportiva. Gli studenti che partecipano alle fasi nazionali dei Giochi della Gioventù sono anche tenuti a richiedere tale certificato.
Il certificato medico agonistico può essere rilasciato solo da medici specializzati in medicina dello sport.
La visita medica, finalizzata all’ottenimento del certificato, segue un protocollo nazionale definito dal suddetto decreto e varia a seconda delle diverse discipline sportive. Di solito, la visita di controllo è annuale, ma in alcuni sport può essere biennale (come nel golf e nel tiro con l’arco).
I soggetti ritenuti idonei ricevono un certificato di idoneità, che deve essere conservato presso la società sportiva a cui il soggetto appartiene ed è una condizione indispensabile per la partecipazione ad attività sportive agonistiche.
In caso di inidoneità, il medico che ha effettuato la visita deve comunicarlo all’atleta, al sistema pubblico di riferimento e alla società sportiva di appartenenza dell’atleta entro 5 giorni. Tuttavia, alla società sportiva viene comunicato solo l’esito negativo senza la diagnosi. L’atleta può presentare ricorso entro 3 giorni davanti alla Commissione Regionale di Appello.
Le visite di idoneità per la pratica sportiva sono gratuite per i minori e per i disabili.
Va anche precisato che gli individui che praticano uno sport professionistico, secondo le regole stabilite dalla Legge n. 91/1981, devono sottoporsi, oltre alla visita di idoneità per l’attività sportiva agonistica, anche ad ulteriori accertamenti indicati dalla stessa legge. Gli atleti professionisti sono costantemente seguiti dal medico sociale, responsabile della loro salute.
2) CERTIFICATO NON AGONISTICO
La certificazione medica per la pratica dell’attività sportiva non agonistica era regolata dal Decreto del Ministero della Sanità del 28 febbraio 1983, oggi abrogato dal Decreto Ministeriale del 24 aprile 2013. Successivamente, il contenuto di tale decreto è stato integrato dalle Linee-Guida emanate dal Ministro della Salute con Decreto dell’8 agosto 2014, nonché da circolari ministeriali successive (Nota Esplicativa del 17 giugno 2015 e nota integrativa del 28 ottobre 2015).
Il Decreto Ministeriale del 24 aprile 2013 e le linee guida del Ministro della Salute definiscono le attività sportive non agonistiche come quelle praticate dai seguenti soggetti, che sono obbligati a sottoporsi a visita medica:
a) Gli alunni che svolgono attività fisico-sportive organizzate dagli organi scolastici come attività parascolastiche;
b) Coloro che svolgono attività organizzate dal CONI, da società sportive affiliate alle Federazioni sportive nazionali, alle Discipline associate o agli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, ma che non sono considerati atleti agonisti ai sensi del Decreto Ministeriale del 18 febbraio 1982;
c) Coloro che partecipano ai Giochi sportivi studenteschi nelle fasi precedenti a quella nazionale.
È importante precisare che, secondo la Circolare ministeriale del 17 giugno 2015, la definizione di attività sportiva non agonistica si applica solo ai tesserati in Italia e non include gli atleti stranieri non tesserati in Italia, anche quando partecipano a attività non agonistiche svolte in Italia.
Inoltre, la Circolare ministeriale del 17 giugno 2015 ha stabilito che il CONI avrebbe fornito indicazioni alle federazioni sportive nazionali, alle Discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI per distinguere, all’interno di tali attività:
a) I tesserati che svolgono attività sportive regolamentate e sono quindi obbligati a certificazione sanitaria;
b) I tesserati che svolgono attività sportive che non comportano impegno fisico;
c) I tesserati che non svolgono alcuna attività sportiva.
Il Decreto Legge 31 agosto 2013, n. 101, modificando l’art. 42 bis del Decreto Legge n. 69 del 21 giugno 2013, ha stabilito che i certificati medici per l’attività sportiva non agonistica possono essere rilasciati solo da medici di medicina generale e pediatri di libera scelta per i loro assistiti, medici specialisti in medicina dello sport e medici della Federazione Medico Sportiva del Comitato Olimpico Nazionale (CONI).
Il protocollo di visita medica, al fine di ottenere la certificazione, è definito dalle Linee-Guida del Ministero della Salute dell’8 agosto 2014. Esso include un’anamnesi e un esame ob
iettivo completi, compresa la misurazione della pressione arteriosa, oltre a un elettrocardiogramma a riposo, effettuato almeno una volta nella vita e refertato adeguatamente. Per determinate categorie di persone, come coloro che hanno superato i 60 anni di età e presentano altri fattori di rischio cardiovascolare, sono richiesti anche elettrocardiogrammi annuali basali refertati. Nei casi dubbi, il medico certificatore può consultare un medico specialista in medicina dello sport o uno specialista di altra branca, a seconda delle necessità.
Il certificato medico ha una validità annuale a partire dalla data di rilascio, ed esiste un modello predefinito.
Per l’esercizio di attività ludico motoria, non è obbligatoria la certificazione medica, poiché l’art. 42 bis del Decreto Legge 21 giugno 2013, n. 69, ha abolito l’obbligo di certificazione introdotto precedentemente dal Decreto Ministeriale del 24 aprile 2013. Tuttavia, la certificazione medica può essere richiesta da società o associazioni sportive per scopi assicurativi.
L’attività ludico motoria si riferisce all’attività praticata da persone non tesserate alle Federazioni sportive nazionali, alle Discipline associate o agli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI. Essa può essere svolta individualmente o collettivamente, non occasionalmente e ha l’obiettivo di raggiungere e mantenere il benessere psico-fisico della persona, senza essere regolamentata da organismi sportivi. Questa definizione include anche l’attività svolta individualmente al di fuori di organizzazioni o terze parti.
Per le attività sportive che richiedono un particolare e elevato impegno cardiovascolare, è prevista una certificazione specifica secondo il Decreto Ministeriale del 24 aprile 2013. Questo certificato è richiesto per i partecipanti a manifestazioni non agonistiche o di tipo ludico-motorio patrocinate da Federazioni sportive, Discipline Sportive Associate ed Enti di promozione Sportiva che non sono tesserati ai suddetti organismi e che prendono parte a manifestazioni podistiche di lunghezza superiore ai 20 km, gran fondo di ciclismo, nuoto, sci di fondo o altre attività simili. Il controllo medico in questo caso deve includere la rilevazione della pressione arteriosa, un elettrocardiogramma basale, uno step test o un test ergometrico con monitoraggio dell’attività cardiaca e altri accertamenti ritenuti opportuni dal medico. I certificati possono essere rilasciati da medici specialisti in medicina dello sport, medici di medicina generale e pediatri di libera scelta solo per i propri assistiti.
Infine, la certificazione per l’attività sportiva agonistica praticata da atleti disabili (CIP) è regolamentata dal Decreto del Ministro della Sanità del 4 marzo 1993 e successive integrazioni legislative, nonché dalle Linee Guid
a mediche del CIP. Questa certificazione tiene conto delle specifiche patologie, limitazioni e rischi associati alle diverse discipline sportive praticate in competizione e durante l’allenamento.
*** LE SEGUENTI INDICAZIONI SONO CONSIGLI E INDICAZIONI NON VINCOLATI, PERTANTO SI PREGA DI RIVOLGERSI SEMPRE AL PROPRIO MEDICO.